La legge sul prestito, disposizioni sostanziali.
Per concludere nel merito l’esame giuridico del “prestito”, esaminiamo gli articoli 18-23, all’interno dei quali, la legge elenca i requisiti indispensabili che devono essere contenuti nel contratto, anche se concluso on line. In difetto dei suddetti requisiti o di parte di essi, il contratto di prestito è da considerarsi nullo ai sensi di legge.
Questi, dunque , i requisiti minimi che deve avere il contratto per essere valido ex lege:
1) l’importo globale del contratto di prestito;
2) il tasso di interesse annuo nominale (tan) del contratto di prestito;
3) il tasso annuale effettivo globale (taeg) del contratto di prestito;
4) il tasso di mora in caso di ritardo nel pagamento;
5) il totale erogato al netto di spese e le modalità del finanziamento del contratto di prestito;
6) numero, importo, ammortamento e scadenza della singola rata del contratto di prestito;
7) le condizioni analitiche secondo cui il taeg può essere eventualmente modificato;
tutte le spese incluse nel calcolo del taeg;
9) ogni altra spesa che è esclusa dal calcolo del taeg;
10) ogni tipo di garanzia richiesta nel contratto di prestito ed eventuali coperture assicurative.